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Obbligo Green Pass

E' obbligatorio, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa autonoma o subordinata nel settore privato possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, tale obbligo si applica fino al 31.3.2022.


Per accedere ai luoghi di lavoro è sufficiente il green pass “base”, ottenibile da tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.


Tale obbligo non fa venire meno il rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.

Esclusioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.


I Lavoratori in smart working non hanno l’obbligo di green pass. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.


Verifiche

L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i datori di lavoro.

Inoltre ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che, per svolgere la loro attività lavorativa, debbano accedere sul luogo di lavoro.

Il Datore di Lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando formalmente il soggetto deputato a tale controllo.

E' permessa la richiesta da parte del Datore di Lavoro, per esigenze organizzative, di comunicare preventivamente il possesso o meno del green pass. Ugualmente i Lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia del green pass. In tal caso sono esonerati dai controlli per tutta la durata del certificato.


Mancato Possesso del Green Pass

I dipendenti non in possesso del Green Pass COVID-19 deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Non sono al contempo dovuti nè la retribuzione nè altro compenso nè alcuna componente previdenziale della retribuzione


Sanzioni

Sono per il Lavoratore e per il Datore di lavoro.

  • Lavoratore: sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 Euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro; sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici di­sci­plinari vigenti in azienda.

  • Datore di Lavoro: in caso di omissioni dei necessari controlli, sanzione da 400,00 a 1.000 Euro


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