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  • Francesco Trovato - Consulenti di Impresa

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA


Ridotto il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;

Il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72) può essere esercitato, al massimo, con la dichiarazione IVA annuale rela­tiva all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Pertanto l’annotazione delle fatture di acquisto sull’apposito registro deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Decorrenza

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017.

Non è stata però prevista una specifica decorrenza né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previ­genti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio del diritto in questione.

Le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).


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