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Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA


L’art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l’art. 21-bis al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

DECORRENZA

L’obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall’1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

AMBITO SOGGETTIVO

L’obbligo di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

· sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

· sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

· non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell’anno di riferimento e non hanno crediti d’imposta da riportare;

· hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;

· hanno aderito al regime per i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

· hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;

· operano in regime speciale ex L. 398/91;

· rientrano nel regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell’art. 21-bis del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell’anno, le predette condizioni di esonero.

AMBITO OGGETTIVO

Nell’ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell’imposta emerga un’eccedenza a credito.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La definizione dei dati da trasmettere nell’ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l’invio dei dati sintetici riguardanti l’IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

MODALITÀ DI INVIO

L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Esercizio di più attività

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72 sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

termini DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

· entro il 31 maggio, per il primo trimestre;

· entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;

· entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;

· entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista dall’art. 4 co. 4 secondo periodo del DL 193/2016 convertito, per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell’imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta.

Pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).


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